Emergenza salmonella nei piccioni

Provvedimento del Sindaco n° 59 del 18/10/2005

 

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente preordinata a fronteggiare l'emergenza di igiene pubblica derivante dall'infezione di salmonella rilevata nei piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale.

IL SINDACO
 

Vista la nota dell'unità operativa di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda USL 5, in atti il 11.10.2005 prot.n. 14338, dalla quale risulta che tra i piccioni che si trovano allo stato libero in Volterra è presente un focolaio di Salmonella Typhimurium, ceppo rilevante per la sanità pubblica;

Vista la relazione trasmessa dalla stessa unità operativa in atti il 17.10.2005 prot.n. 14749 dalla quale risulta che:

  1. "i soggetti inviati in laboratorio presentavano malattia acuta con enterite emorragica e quindi lasciano presupporre ampia diffusibilità dell'infezione", 
  2. "Dati scientifici testimoniano che per l'uomo e per le altre specie animali la sorgente di infezione del sierotipo Typhimurium è sempre direttamente o indirettamente legata alla malattia del piccione; 
  3. "La possibilità di contagiarsi per l'uomo e per gli altri animali, sia dell'ambiente urbano (cani e gatti) che dell'ambiente rurale intorno alla città (pascoli ovini e bovini), è legata alla contaminazione con le feci e con le carcasse dei piccioni"; 
  4. ciascun piccione infetto diventa eliminatore del microrganismo (salmonella) con le feci per oltre un mese, per cui è necessario procedere ad immediate misure di profilassi;

Rilevato come, di conseguenza, sia stata dalla stessa unità operativa dell'azienda USL 5 suggerita l'adozione delle misure di seguito indicate da adottarsi al fine di attenuare il rischio di diffusione dell'infezione e di evitare un ingiustificato prolungamento della medesima:

  • prevedere la cattura dei volatili per poter concretamente operare in censimento e controllo sanitario; 
  • prevedere l'eutanasia degli animali malati od infetti per il rischio di lasciare portatori di infezione; 
  • prevedere il divieto di cattura dei piccioni da parte dei privati per qualsiasi scopo questo possa avvenire a garanzia di prevenzione di zoonosi; 
  • prevedere il lavaggio, con idoneo prodotto disinfettante, dei luoghi in cui la presenza di posatoi determini abbondante defecazione al suolo perché nel guano è presente la salmonella Typhimurium; 
  • prevedere il divieto alla cittadinanza di somministrare ai piccioni alimenti di qualsiasi tipo perché ciò possa facilitare la cattura dei volatili da parte degli incaricati; 
  • prevedere il risanamento dei luoghi di nidificazione, perché fonti di possibile contagio e di prolungamento dell'infezione fra lo stormo;

Considerato come dalla nota predetta risulti l'esistenza di un pericolo attuale di diffusione dell'infezione all'uomo e agli animali;

Rilevato come le misure suggerite differiscano in parte da quelle prescritte dal D.P.R. n. 320/1954, artt.10 e 122, in quanto precipuamente dirette ad arginare fenomeni infettivi all'interno di allevamenti di animali, e che, conseguentemente, nella fattispecie non è possibile adottare un "provvedimento necessitato" bensì un atto "extra ordinem" ricorrendone i presupposti;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

ORDINA
 

  1. alla competente struttura comunale di provvedere, di concerto con l'unità operativa di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda USL 5, ad effettuare la cattura dei piccioni presenti in Volterra e nei territori limitrofi, finalizzata al censimento e al controllo sanitario degli stessi, provvedendo alla soppressione (eutanasia attiva) degli animali risultanti malati od infetti, con contestuale smaltimento delle carcasse da effettuare mediante incenerimento ai sensi di legge;
  2. il divieto di cattura dei piccioni da parte di tutti i soggetti non espressamente autorizzati dall'amministrazione comunale; 
  3. a tutti coloro che abbiano il possesso o la detenzione di luoghi in cui la presenza di posatoi di piccioni determini defecazione al suolo, di lavare gli stessi luoghi con idoneo prodotto disinfettante; 
  4. a tutti coloro che abbiano il possesso o la detenzione di luoghi oggetto di nidificazione da parte dei piccioni, di effettuare il risanamento di tali luoghi nonché di adottare idonee misure atte ad impedire la nidificazione degli stessi animali;
  5. è vietata a tutti i soggetti non espressamente autorizzati da parte dell'amministrazione comunale la somministrazione ai piccioni di alimenti di qualsiasi tipo;

Le predette misure dovranno essere osservate fino alla revoca del presente atto che sarà disposta non appena, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio, il competente servizio veterinario attesterà la cessazione dell'attualità del pericolo di diffusione dell'infezione.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Responsabile del procedimento è il geom. Fosco Pasquinuzzi, responsabile del servizio ambiente del Comune di Volterra tel. 05 88 86 050.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministratori Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla data di emissione ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro 90 giorni dalla stessa data.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.


Volterra, li 18 ottobre 2005

 

Il Sindaco
Cesare Bartaloni