Assegno di maternità dei Comuni

 

L'ASSEGNO DI MATERNITA' (Art. 66 della legge n. 448/98)
E' una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS alle madri in caso di nascita, di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, qualora siano in possesso di determinati requisiti economici e soggettivi.


L'assegno è corrisposto:
-  in misura intera, alle madri casalinghe o disoccupate prive di trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo);
- in quota differenziale , alle madri che hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per importo inferiore a quello dell'assegno.


Al momento di presentazione della domanda la madre deve possedere i seguenti requisiti, pena l'esclusione dal beneficio:
aver partorito un/una figlio/a in Italia da non più di sei mesi; essere residente con il/la bambino/a nel Comune di Volterra;  l'età del figlio non deve essere superiore a 6 mesi, oppure, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, nella famiglia anagrafica della donna,  deve essersi verificato l'ingresso di almeno un minore con età non superiore a 6 anni (relativamente agli affidamenti ed alle adozioni internazionali è sufficiente la minore età); essere cittadina italiana o cittadina comunitaria o non comunitaria; possedere un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 17.747,58 (euro 354,73 x 5 mesi), questa cifra è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT non avere beneficiato né richiesto l'Assegno di Maternità di Stato dell'INPS. Il modello della domanda può essere scaricato da questo sito, oppure ritirato presso l'ufficio Sociale (primo piano del Palazzo Pretorio in Piazza dei Priori, 12).
Dev'essere quindi riconsegnato compilato e con allegato quanto sotto indicato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito INPS o rivolgersi all'ufficio comunale.
Ricevuta l'istanza il Comune effettua i controlli e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno.
In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale dichiarato dal richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.
L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento in un'unica soluzione.
 
La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Volterra via e-mail: sociale@comune.volterra.pi.it - ogni modifica intervenuta, successivamente alla presentazione della domanda, relativa ai requisiti della residenza, della permesso di soggiorno e del codice IBAN.
Il Comune di Volterra è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancato pagamento dell'assegno da parte dell'INPS dovuto a irreperibilità del richiedente od ad errata indicazione del IBAN del c/c, qualora l'interessato non abbia comunicato, nelle modalità sopra indicate, le modifiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
Documenti necessari per la compilazione:
Attestazione ISEE in corso di validità Codice IBAN relativo al conto corrente intestato alla madre Per i soli cittadini extra-comunitari : anche i titoli di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare e/o le ricevute postali con i relativi bollettini postali pagati che attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno