Ai sensi del D.P.R. 07-04-2000, n. 118, di seguito riportato, si pubblica l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica per l'anno 2007.
D.P.R. 07-04-2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Art. 1. - Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. (omissis) gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
2. (omissis)
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilitą di accesso e pubblicitą.
Art. 2. - Informatizzazione ed accesso agli albi
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
Art. 3. - Abrogazioni
(omissis)