testata per la stampa della pagina

Titolo II - Capo II - Organi di Direzione Politica

ART.13 - CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale, diretta espressione rappresentativa della comunità locale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo.
  2. È presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato.
  3. Stabilisce gli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede a nominare i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.
  4. Il Consiglio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale riconosciutagli dalla legge, adotta un proprio regolamento che deve prevedere, tra l'altro, la salvaguardia dei diritti della minoranza consiliare, definendone i principali strumenti di tutela.
  5. Entro novanta giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto, la Giunta Comunale, sentita la dirigenza comunale, approva la proposta delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo, nel rispetto del programma elettorale ed in riferimento alle risorse finanziarie dell'Ente. La delibera viene depositata presso la segreteria comunale in libera visione per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali per la presentazione, entro lo stesso termine, di osservazioni.
  6. Il Consiglio Comunale discute e approva la suddetta proposta entro i successivi 30 giorni.
  7. Il Consiglio partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche in apposite sedute che possono essere indette a tal fine e, comunque, obbligatoriamente, almeno una volta all'anno in occasione della verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi a norma dell'art.193 del TUEL e del regolamento di Contabilità.
  8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento che illustra lo stato di attuazione del proprio programma.
 

ART.14 - GRUPPI CONSILIARI

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale dandone comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
  3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale.
 

ART.15 - COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio Comunale istituisce al proprio interno la commissione bilancio e finanze e la commissione assetto e programmazione del territorio; può istituire con apposita votazione espressa a maggioranza assoluta dei propri membri:
    1. commissioni permanenti preordinate alla trattazione di argomenti omogenei;
    2. commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
    3. commissioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione in relazione a specifici argomenti, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Consiglieri, per riferire al Consiglio.
  2. I titolari degli uffici del Comune, nonché gli Enti e le Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire ai componenti delle commissioni di cui ai punti a) e b) del comma precedente tutti i dati e le informazioni necessarie, senza il vincolo del segreto di ufficio.
  3. Ove emergano responsabilità individuali di singoli dipendenti, questi dovranno essere sentiti nelle forme previste dalla Legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  4. Le Commissioni sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, garantendo comunque almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
  5. La presidenza delle Commissioni di cui alla lettera b) del comma 1, è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi consiliari di opposizione.
  6. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
 

ART.16 - CONSIGLIERI

  1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
  2. Entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
  3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.
  4. Le cause di decadenza sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere per tre sedute consecutive.
  5. Il procedimento di contestazione dell'assenza ingiustificata del consigliere è avviato dal Sindaco con nota formale notificata all'interessato al quale è richiesta idonea giustificazione da fornirsi entro i 10 giorni successivi.
  6. Il Consiglio, sentite le considerazioni e le osservazioni del Sindaco, delibera sulla decadenza del consigliere in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  7. Contestualmente alla delibera di decadenza, si procede alla surroga del consigliere decaduto.
  8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco in forma scritta e assunte tempestivamente al Protocollo dell'Ente. Il procedimento di surroga avverrà nel rispetto della normativa vigente.
  9. I candidati ammessi alle elezioni locali devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'Ufficio del Segretario Generale del Comune, la spesa prevista per la campagna elettorale prima dello svolgimento delle elezioni e subito dopo il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la stessa. Ciascun Consigliere ed il Sindaco, al momento della nomina sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune, dichiarazioni apposite e documentate riguardanti:
    1. la propria situazione patrimoniale (redditi, diritti reali su beni immobili, azioni, quote di partecipazione societarie, indennità di amministratori o sindaci di società ecc.);
    2. la propria appartenenza ad associazioni, organizzazioni o società previste dal Codice Civile con la indicazione della natura, della denominazione e degli scopi, con espressa dichiarazione di non essere iscritto a società segrete.
    3. Il Sindaco alla prima convocazione del Consiglio dà notizia dell'osservanza della prevista dichiarazione.
  10. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti di carattere preparatorio ed istruttorio al fine dell'adozione dei relativi atti da parte degli organi competenti, ove ciò sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento delle competenze e legittimazione dei provvedimenti.
  11. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il Sindaco può delegare a consiglieri funzioni determinate. In tal caso la delega non comporta la possibilità di adottare atti di rilevanza esterna.
 

ART.17 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

  1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti le linee programmatiche, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.
  3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
  4. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  5. Per motivi di riservatezza delle persone o di ordine pubblico il Sindaco può disporre la trattazione di argomenti in seduta segreta.
  6. Le votazioni hanno luogo in forma palese. Le votazioni concernenti persone hanno luogo a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento.
  7. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
  8. In prima convocazione il Consiglio può deliberare solamente in presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare in presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
 

ART.18 - IL SINDACO

  1. Il Sindaco quale capo del governo locale, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di Presidenza del Consiglio e della Giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal regolamento; sovrintende, anche impartendo direttive, all'attività e all'organizzazione del Comune; ha funzioni di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici.
  2. Esercita, inoltre, funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune. In particolare:
    1. coordina l'attività degli assessori sulla base delle direttive politiche e amministrative in attuazione del proprio programma di governo;
    2. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
    3. provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune nel rispetto del comma 4 dell'art.18 del presente Statuto;
    4. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
    5. assume i provvedimenti cautelari o di sospensione nei confronti dei dirigenti;
    6. convoca i comizi per i referendum consultivi e le consultazioni popolari;
    7. nomina e revoca il Segretario Generale;
    8. nomina e revoca il Direttore Generale;
    9. sovrintende, avvalendosi dell'organizzazione dell'Ente, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
    10. cura la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione e gli altri adempimenti richiesti dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    11. adotta i provvedimenti contingibili e urgenti sia quale autorità locale che in qualità di ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
    12. determina, su proposta dei Responsabili dei servizi, nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
    13. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
    14. adotta ogni altro atto che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente gli riservano.
 

ART.19 - LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta è organo di impulso dell'azione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette.
Il Sindaco nomina, dopo l'elezione, con proprio atto, i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
Possono far parte della Giunta anche persone estranee al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e purché le stesse non siano state candidate alla carica di consigliere nelle ultime elezioni amministrative. Tali assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
I componenti della Giunta di cui al comma precedente, al momento della nomina rendono pubbliche mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previste per i consiglieri comunali.

 

ART.20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo, coordina e promuove l'attività degli assessori.
  2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede.
  3. La Giunta provvede, con proprie determinazioni, a concordare modalità interne di organizzazione dei propri lavori ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
 

ART.21 - COMPETENZE

  1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Dirigenti.
  2. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si intenda perseguire, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite loro dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  3. È, in particolare, competente:
    1. ad approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;
    2. a determinare le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi sulla base della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
    3. ad approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG);
    4. ad esprimere parere preventivo obbligatorio in ordine alla proposta formulata dai dirigenti di agire o resistere nelle controversie attive e passive, fatte salve le controversie tributarie in cui il Comune è parte necessaria in qualità di ente impositore e quelle a seguito di ricorso per l'applicazione di sanzioni, limitatamente al primo grado di giudizio;
    5. ad approvare la concessione di patrocini, contributi straordinari, beni e strutture comunali secondo il relativo regolamento.
 

ART.22 - VICE SINDACO

  1. Il Sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dall'assessore più anziano di età.
  2. Qualora il Vice Sindaco non rivesta la carica di Consigliere Comunale, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale è affidata al Consigliere Anziano.
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito