Titolo I - Capo II - Valori Fondamentali e Principi Programmatici

ART.3 - VALORI FONDAMENTALI

  1. Il contenuto del presente statuto si intende riferito ad entrambi i generi.
  2. Il Comune di Volterra è Ente autonomo, e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, secondo i principi della Costituzione e dell'Unione Europea.
  3. Nel quadro dell'integrazione politica europea, aderisce all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
  4. Il Comune ha potestà normativa e determina le proprie risorse finanziarie nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  5. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva tiene conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
  6. I principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza regolano l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
  7. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ispirando i rapporti con queste ultime al principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo pertanto la possibilità di perseguire fini propri attraverso l'attività delle stesse.
  8. Per l'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, il Comune può attuare forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi vigenti.
  9. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e si propone come ente operatore di pace teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre comunità. Il proprio territorio è precluso ad impianti comunque finalizzati alla produzione bellica, nonché ad impianti per la produzione di energia da fonte nucleare.
  10. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità ispirandosi a principi solidaristici ed in particolare:
    1. opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
    2. concorre ad assicurare la libertà religiosa e la pari dignità di tutte le fedi religiose;
    3. concorre a tutelare la libertà di pensiero in coerenza con il patrimonio dei valori difesi ed affermati con la guerra di liberazione nazionale di cui favorisce la diffusione;
    4. tutela la salute dei cittadini;
    5. tutela e valorizza il proprio territorio e le risorse ambientali, artistiche, storiche e culturali;
    6. garantisce e promuove la parità e le pari opportunità in ambito giuridico, sociale ed economico tra uomo e donna e la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali dell'ente e negli organismi da esso dipendenti;
    7. promuove l'attuazione dei diritti dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica ed amministrativa;
    8. promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile, la crescita dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo e la qualificazione delle imprese;
    9. opera affinché gli animali non siano sottoposti a pratiche non conformi alle loro necessità biologiche e alla loro dignità;
    10. considera, per quanto di propria competenza, cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.
 

ART.4 - TUTELA DELLA PERSONA

  1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini e concorre alla formazione degli strumenti di programmazione sanitaria della Regione e dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
  2. Individua nei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza gli strumenti attuativi per rendere effettivo il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della salute psico-fisica della coppia e dell'infanzia nonché alla tutela dell'anziano.
  3. Attua in proprio o in forma associata gli strumenti necessari per garantire l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori ed ai soggetti a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. Opera per l'attuazione di servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri, profughi e colpiti da calamità naturali o da eventi bellici. Collabora con enti ed associazioni per il miglioramento delle condizioni della vita carceraria per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti. Per questi fini, il Comune riconosce l'essenzialità del ruolo svolto dalle organizzazioni del volontariato. Il Comune privilegia l'assistenza degli anziani presso il loro domicilio. Riconosce negli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di Volterra gli enti preposti all'accoglienza degli anziani residenti nel territorio comunale non autosufficienti o che comunque non possano beneficiare dell'assistenza domiciliare.
  4. Predispone in via preventiva idonei strumenti di pronto intervento a tutela dell'incolumità delle persone in occasione di pubbliche calamità.
 

ART.5 - DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO CULTURALE

  1. Il Comune promuove il diritto allo studio proponendosi di assicurare l'effettività dell'istruzione obbligatoria, anche mediante misure di sostegno economico.
  2. Si impegna a sostenere la qualità dell'offerta formativa per l'inserimento dei giovani e delle giovani promuovendo pari opportunità di accesso al mondo del lavoro.
  3. Prevede interventi di sostegno ad enti associativi che operano nel campo della promozione e dell'aggiornamento culturale.
 

ART.6 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,STORICO ED ARTISTICO

  1. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio i quali, con il patrimonio artistico, storico, archeologico e archivistico, sono beni essenziali della comunità; assume la tutela e la fruibilità degli stessi da parte della collettività come obiettivo generale della propria azione amministrativa.
  2. In particolare, opera per uno sviluppo ecologicamente sostenibile adottando misure idonee a tutelare la comunità e ad eliminare le cause d'inquinamento. A tale scopo costituisce appositi organismi comunali e attiva quelli di livello sovracomunale per la valutazione ed il monitoraggio delle compatibilità ambientali.
 

ART.7 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti sociali e produttivi, favorendo, tra l'altro, tramite proposte e progetti, un modo di produrre e di consumare atto a garantire il perseguimento delle migliori condizioni di vita comunitaria ed individuale.
  2. Promuove a tal fine la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.
  3. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione il Comune predispone piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, provvedendo alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
  4. Promuove un sistema coordinato di traffico, di circolazione e sosta, adeguato al fabbisogno di mobilità delle persone, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, da soddisfare prevalentemente con un'efficiente rete dei trasporti pubblici, anche in concessione. Il Comune, anche in collaborazione con Comuni contermini e con altre istituzioni opera affinché:
    1. in rapporto alle caratteristiche complessive del proprio territorio via sia una presenza equilibrata e compatibile delle attività produttive con l'ambiente;
    2. sia promosso e tutelato lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico dell'alabastro, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività anche in forma associata;
    3. sia favorito mediante iniziative culturali, artistiche e promozionali, lo sviluppo del turismo e siano stimolati l'estensione, il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
    4. siano promossi programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
    5. siano incoraggiati l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
    6. il territorio sia dotato di adeguate infrastrutture.
 

ART.8 - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

  1. Il Comune fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente improntando i rapporti con quest'ultimo al principio della collaborazione e della buona fede.
 

ART.9 - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

  1. Il Comune favorisce l'istituzione di enti associativi culturali, ricreativi e sportivi promuovendo la creazione di apposite strutture, servizi ed impianti idonei a consentire l'esercizio delle relative attività. La gestione delle predette strutture si svolge prioritariamente tramite convenzioni da stipulare con gli stessi enti associativi.
  2. Il Comune incoraggia e favorisce prioritariamente lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.