Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: informazioni e modulistica

Tariffe e riduzioni per l'anno 2012


Tariffe

Le tariffe in vigore per l'anno 2011 sono state confermate per l'anno 2012 con Delibera di Giunta comunale n° 73 del 24/04/2012 e sono le seguenti:
 

  1. abitazioni private, compresi locali praticabili, accessori e pertinenze: € 2,30
  2. ristoranti, bar alimentari, frutta e verdura, supermercati, pizzerie, tavole calde, mense, fiorai: € 5,83
  3. altri esercizi commerciali ed artigianali: € 3,75
  4. alberghi, pensioni, attività turistiche e ricettive in genere, cinema teatri, sale da gioco, sale da ballo: € 3,33
  5. attività industriali: € 3,16
  6. aziende di credito, assicurazioni, studi professionali, agenzie di affari: € 4,10
  7. ospedali, case di cura e di riposo, associazioni senza sini di lucro, uffici pubblici, musei e biblioteche: € 1,78

Le tariffe devono intendersi comprensive delle addizionali nella misura del 15%.


Riduzioni

La tariffa ordinaria TARSU viene ridotta nella misura sotto indicata nel caso di:
 

  1. abitazioni con unico occupante: 30%
  2. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
  3. attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67, punto 2), del D.Lgs.507/1993: 30%
  4. case sparse situate in zone non rientranti nel perimetro di attivazione del servizio, distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta: 70%


Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.


Sono esenti dalla tassa:

  • Locali ed aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune; 
  • Locali utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali destinati ad usi differenti da quello del culto in senso stretto (locali ad uso abitativo, uffici, bagni, guardaroba); 
  • Locali occupati da nuclei familiari o persone singole che, non raggiungendo il minimo vitale previsto dalle leggi in vigore, vengono segnalati all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali della Usl n. 5 con apposita dichiarazione; 
  • Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.


Sono esclusi dalla tassa:

  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; 
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; 
  • parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; 
  • la parte degli impianti sportivi riservata, esclusivamente all'attività sportiva propriamente detta, con esclusione dei locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; 
  • unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di almeno una utenza (idrica o elettrica); 
  • fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al solo periodo di effettiva inutilizzabilità dell'immobile. 
  • i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile; 
  • i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.


Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

 

Adempimenti


Obbligo di denuncia

La denuncia può esser presentata direttamente all'ufficio o inviata per posta, tramite raccomandata A/R, o per fax, con allegata fotocopia del documento di identità del denunciante, all'Ufficio Tributi del Comune di Volterra - Piazza dei Priori 1 -  56048 Volterra (PI), con le seguenti scadenze:

-       denuncia per l'applicazione della tassa(nuova occupazione/conduzione) o di variazionequalora la variazione sia presupposto di un aumento della tassa. Va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione (oltre tale data si incorre in violazione per omessa presentazione). L'applicazione o l'aumento della tassa decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute (D.lgs. 507/93 art. 64).

-       denuncia di cessazione(con cui l'intestatario dichiara di aver perso la disponibilità dei locali precedentemente denunciati),di variazione qualora la stessa sia presupposto di una diminuzione della tassa o di sospensione. Va presentata non appena si perde la disponibilità dei locali ed esenta l'intestatario dal pagamento della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione di tale denuncia.

-       comunicazioni inerenti riduzioni tariffarie:E' applicata sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall'anno successivo.

Per adempiere a tale obbligo è possibile utilizzare gli appositi modelli oppure presentarsi all'Ufficio Tributi muniti di: 

- superfici occupate (mediante autocertificazione o documentazione planimetrica)
- dati anagrafici e codice fiscale dell'intestatario della bolletta
- partita I.V.A. (nel caso di attività commerciali)

 


Versamento

Dal 2005 il versamento TARSU potrà essere effettuato con due possibili diverse modalità:

  1. direttamente in tesoreria comunalepresso un qualunque sportello della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (in modo gratuito);
  2. presso qualunque ufficio postale (al costo ordinario di € 1,10) sul nuovo c/c postale n. 61679312 intestato a "Comune di Volterra Riscossione TARSU".

In entrambi i casi il contribuente dovrà presentarsi con il bollettino compilato.

Per i correntisti della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. che effettueranno i versamenti in tesoreria comunale, è prevista la possibilità di eseguire il versamento del tributo tramite addebito sul proprio conto corrente.