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Titolo IV - Capo III - Servizi Pubblici

ART.39 - SERVIZI PUBBLICI

  1. È servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
  2. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia, economicità e solidarietà, nel rispetto dei parametri fissati con la Carta dei servizi.
  3. A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in ambito territoriale adeguato secondo i suddetti principi.