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Titolo IV - Capo I - Procedimento Amministrativo

ART.35 - INFORMAZIONE

  1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
  2. L'informazione deve essere esatta, effettiva, tempestiva, completa e può avere sia carattere di generalità che essere mirata a particolari categorie di destinatari.
  3. Cura la conservazione della legislazione regionale e statale, la raccolta aggiornata degli atti normativi, programmatici, interpretativi e di organizzazione, che tutti i cittadini possono consultare.
  4. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento sul diritto di accesso e di informazione.
 

ART.36 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. In attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune stabilisce norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza comunale nel perseguimento dei fini di efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa.
  2. Nell'esercizio dell'attività amministrativa il Comune presceglie lo strumento pubblico o privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
  3. Il responsabile del procedimento garantisce l'accesso alla documentazione amministrativa a chiunque vi abbia interesse.
 

ART.37 - ACCESSO

  1. Il Comune assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi con le modalità e le limitazioni che l'apposito regolamento pone a tutela degli interessi dell'Ente e del diritto alla riservatezza delle persone.
  2. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.