Titolo III - Partecipazione

ART.31 - FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

  1. Il Comune favorisce e valorizza, quali espressioni essenziali della persona e della comunità civile, le libere forme associative senza fine di lucro e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.
  2. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
  3. La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa del Comune è consentita attraverso forme di consultazione periodiche, commissioni miste per aree tematiche, consulte permanenti, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare documenti ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi, la possibilità di esprimersi con risoluzioni su cui gli organismi competenti hanno obbligo di pronuncia.
  4. Al fine di facilitare un rapporto collaborativo più continuo tra l'Amministrazione Comunale e le frazioni di Saline e Villamagna, ogni anno sono previste assemblee del Consiglio Comunale al fine di presentare le programmazioni e raccogliere eventuali proposte ed indicazioni.
 

ART.32 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

  1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressione della popolazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco su materie di competenza del Comune.
  2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno cinquanta cittadini residenti, o da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente più di cento cittadini residenti iscritti.
  3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di essere sentito per illustrarla al competente organo del Comune.
  4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori.
  5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Sindaco risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.
  6. Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:
    1. Statuto comunale;
    2. Tributi e bilancio;
    3. Espropriazione per pubblica utilità;
    4. Designazioni e nomine
 

ART.33 - REFERENDUM

  1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle questioni che interessano la comunità locale ed in materia di esclusiva competenza comunale.
  2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi. Essi non sono ammissibili sugli atti concernenti le seguenti materie:
    1. Statuto;
    2. Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe;
    3. Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni;
    4. Stato giuridico e assunzioni del personale;
    5. Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
    6. Espropriazione per pubblica utilità;
    7. Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata;
    8. Pianificazione urbanistica e strumenti connessi.
  3. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria e non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.
  4. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni.
  5. I Referendum possono essere indetti quando ne facciano richiesta almeno 1.200 cittadini iscritti nelle liste anagrafiche aventi età non inferiore a 16 anni.
  6. Il quesito referendario deve essere depositato presso la Segreteria del Comune da parte di almeno 10 aventi diritto al voto nella consultazione referendaria che si richiede.
  7. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio, con voto limitato a due, tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrative esterne all'amministrazione. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario.
  8. Tale ammissibilità deve essere verificata prima dell'inizio della raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge.
  9. Il comitato dei garanti verifica la validità delle firme entro 15 giorni dal deposito delle medesime. Il Sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla pronuncia del comitato dei garanti, salvo il disposto di cui al terzo comma. In tal caso il referendum è rinviato alla primavera dell'anno solare successivo.
  10. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulla regolarità delle procedure seguite per lo svolgimento della consultazione referendaria.
  11. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  12. Qualsiasi atto della procedura referendaria non esonera gli organi dell'Ente dal compimento di atti imposti per legge.
 

ART.34 - EFFETTI DEL REFERENDUM

  1. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.
  2. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
  3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il Consiglio Comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'esito della consultazione.