Titolo II - Capo IV - Organi di Garanzia

ART.27 - DIFENSORE CIVICO

  1. L'ufficio del Difensore Civico può essere istituito, anche in forma associata, per garantire il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Possono richiedere l'intervento del difensore tutti coloro che risiedono stabilmente nel territorio comunale, anche se non cittadini italiani, tutti coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento amministrativo e, per la verifica della legittimità degli atti, i Consiglieri comunali.
  3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto, fra persone dotate di qualificata competenza giuridico-amministrativa ed economico-sociale, esterne all'Amministrazione.
  4. Per il difensore civico valgono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.
 

ART.28 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico ha poteri di indagine su tutti i settori di intervento del Comune e delle aziende ad esso collegate ed ha pieno accesso agli uffici ed alle informazioni anche riservate, avvalendosi del personale e delle strutture comunali. È tenuto al segreto d'ufficio.
Il Difensore civico ha poteri di proposta verso il Comune per favorire l'eliminazione delle anomalie, degli ostacoli alla correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In via ordinaria tali proposte vengono formulate alla fine di ogni anno in sede di presentazione al Consiglio di una relazione illustrativa della propria attività. Per i casi di particolare importanza e di urgenza, può presentare al Consiglio, in qualsiasi momento, apposite relazioni.
L'organizzazione dell'Ufficio e l'esercizio delle funzioni sono definiti con apposito regolamento istitutivo approvato dal Consiglio Comunale.

 

ART.29 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune.
L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto di bilancio.
Il collegio fornisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio ed all'Amministrazione bilancio, pareri, e valutazioni ogniqualvolta vengano ad esso richiesti. Riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

 

ART.30 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

  1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione ed in conformità alla Legge Regionale Toscana 23 febbraio 1987, n°14 è istituita la Commissione Comunale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
  2. Essa, oltre a svolgere funzioni di garanzia della parità tra i sessi, opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale.
  3. Valorizza la differenza di genere e favorisce il riequilibrio della rappresentanza dei sessi in tutti i luoghi decisionali del territorio.
  4. Promuove e favorisce azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.
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