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Titolo II - Capo I - Principi

ART.10 - ORGANI

  1. Sono organi di direzione politica del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
  2. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, ed i Dirigenti.
  3. Sono organi di garanzia, eletti dal Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico e la Commissione per le pari opportunità.
 

ART.11 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi organizzativi del presente statuto, disciplina le seguenti principali materie:
    1. la definizione del modello di articolazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro deidipendenti;
    2. i requisiti necessari per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
    3. la disciplina degli organismi di controllo strategico e di gestione;
    4. la determinazione e la gestione della dotazione organica dell'Ente;
    5. le modalità ed i requisiti per l'accesso all'impiego ed i percorsi per lo sviluppo delle carriere.
 

ART.12 - DELEGHE

  1. Gli organi comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi.
  2. Non è ammessa delega amministrativa per quelle attribuzioni che la legge statale o lo Statuto riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.
  3. Il delegante conserva potere di direttiva circa l'esercizio dell'attribuzione, e di controllo sull'attività delegata.
  4. Non è ammessa in ogni caso la delega tra organi di direzione politica ed organi burocratici che sovverte il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione.
  5. I dirigenti possono delegare funzioni e attribuzioni, anche a rilevanza esterna, ai responsabili di uffici.